Raccolta firme per la
proposta di legge di iniziativa popolare nel tuo Comune.
“Misure urgenti per la
massima tutela del domicilio e per la difesa legittima”
E’ possibile firmare la
proposta presso la segreteria del vostro Comune negli orari di apertura.
Scadenza 27/05/2016
La proposta di legge
mira ad integrare e modificare
due articoli del codice penale. Ovvero intende punire più
severamente chi si macchia del crimine di violazione del domicilio col raddoppio delle
pene escludendo altresì qualsiasi responsabilità per danni subiti da chi
volontariamente si è introdotto nelle sfere di privata dimora. Inoltre la
proposta di legge vuole accrescere la possibilità di difesa legittima senza
incorrere nell’eccesso colposo.
LA PROPOSTA DI LEGGE
NEL DETTAGLIO
Il testo della proposta è
il seguente:
Art. 1
(Modifiche all’articolo
614 del codice penale)
1. All’articolo 614 del
codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al primo comma le parole “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti ”da uno a sei anni”;
b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole:”Ma si procede d’ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d’ufficio”:
a) Al primo comma le parole “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti ”da uno a sei anni”;
b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole:”Ma si procede d’ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d’ufficio”:
c) Al quarto comma le
parole “da uno a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “da due a sette
anni”;
d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente: “Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma”.
d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente: “Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 55
del codice penale)
1. All’articolo 55 del codice
penale, in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: “Non sussiste eccesso colposo in legittima
difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della
propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal
secondo e dal terzo comma dell’articolo
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