La Legge per
mandare a casa e licenziare definitivamente i dipendenti pubblici che non
lavorano c’è già e deve soltanto essere applicata: è il decreto
legislativo 150 del 27 ottobre 2009, che attua la legge 15 del 4 marzo 2009, la
cosiddetta legge Brunetta.
Norma chiara e trasparente che elenca
una per una le tipologie di infrazioni che comportano il licenziamento per i
dipendenti pubblici «furbi». Proprio quelli su cui vuole intervenire il
governo Renzi
Parola di Cesare
Damiano, presidente della Commissione lavoro della Camera ed ex ministro
Pd: «Per amore di verità dobbiamo dare ragione a chi sostiene che già
esistono leggi che prevedono il licenziamento nella Pubblica Amministrazione.
Si tratta del Decreto legislativo 150 del 2009 dell’allora ministro Brunetta.
La truffa del cartellino di
presenza è specificatamente prevista e sanzionata.
Il problema non è, quindi, quello di fare nuove leggi-fotocopia, ma domandarsi
perché quelle esistenti non hanno funzionato nonostante il fatto che siano del
tutto chiare».
In effetti, il
decreto legislativo 150/2009 (legge Brunetta) ha significativamente modificato
l’assetto previgente in tema di provvedimenti disciplinari.
In particolare, il decreto ha
previsto:
la garanzia dell’applicazione
della sanzione del licenziamento per le infrazioni più gravi;
la punizione degli assenteisti
e di tutti coloro che li supportano;
la reazione ai comportamenti
che incidono negativamente sulla produttività e sulla qualità dei servizi resi
agli utenti
Per quanto riguarda
l’assenteismo, l’art.
55 quater del decreto legislativo 165 del 2001 (aggiunto dalla legge
Brunetta), individua tra le tipologie delle infrazioni che, per la loro
gravità, comportano l’irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento
senza preavviso, proprio quella delle attestazioni non veritiere di
presenze e di presentazione di certificati medici non veritieri da
parte di pubblici dipendenti
Inoltre l’art. 55
quinquies ha previsto sanzioni penali (reclusione da uno a cinque
anni e la multa da 400 a 1600 euro) per il dipendente, nonché per il medico
o chiunque altro concorra alla commissione del delitto, per falsa attestazione,
con modalità fraudolenta, della presenza in servizio o per falso certificato
di malattia.
Per tali comportamenti il
lavoratore, oltre a subire le sanzioni collegate alla responsabilità penale e
disciplinare, è obbligato a risarcire i danni subiti
dall’amministrazione
Per quanto
riguarda i dirigenti, la legge Brunetta ha introdotto una nuova
regola per cui se essi non esercitano in modo corretto il potere
disciplinare, vengono a loro volta sanzionati.
L’art.
55 sexies prevede che i dirigenti che si rendono responsabili del mancato
esercizio e della decadenza dell’azione disciplinare, senza giustificato
motivo, subiranno la sospensione dal servizio senza retribuzione, in
proporzione alla gravità dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di
tre mesi per infrazioni sanzionabili con il licenziamento, e saranno privati
della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il
doppio del periodo della d
del tutto
evidente, quindi, che l’impianto normativo costruito dalla legge
Brunetta prevede in maniera compiuta tutte le fattispecie per combattere
l’assenteismo e le previsioni di riforma di cui si dibatte in questi giorni
nulla innovano.
Anzi proprio il tema del
licenziamento in 48 ore rischia di rivelarsi incostituzionale perché più volte
la Corte Costituzionale ha escluso la legittimità del licenziamento automatico
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